mercoledì 13 luglio 2011

PROPONGO UN REFERENDUM!

Quali sono le tappe da percorrere per arrivare all’indizione di un referendum?
DIRITTO AL PUNTO: la normativa di riferimento dell’istituto referendario è contenuta nella legge n. 352/1970, che articola il procedimento nelle seguenti fasi:
-         Iniziativa: può provenire da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori del referendum devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione, indicando il quesito/i che si intende sottoporre a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. La Corte ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata agli stessi.
-         Raccolta firme: i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme devono essere preventivamente bollati dai funzionari delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari. In ogni facciata dovranno essere indicati il quesito/i che si sottopone a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. Chiunque intenda firmare a sostegno della proposta referendaria deve indicare accanto alla firma le proprie generalità. Le firme devono essere autenticate da un notaio o da uno dei funzionari indicati nell’art. 8 della legge sopra citata.
-         Deposito firme: le richieste di referendum, accompagnate dalle firme raccolte e dalle generalità dei sottoscrittori devono essere depositate entro il 30 settembre presso l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
-         Controllo di legittimità: entro il 31 ottobre l'ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai promotori un termine, non oltre il venti novembre, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata. Di tale ordinanza ne dà comunicazione alla Corte costituzionale.
-         Controllo di legittimità costituzionale: La Corte costituzionale, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio dell’anno successivo, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”). Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai promotori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa.
-         Indizione: Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
-         Votazione e scrutinio: hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1 dei partecipanti al referendum devono esprimersi a favore dell’abrogazione).
-         Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di voto e scrutinio, l’ufficio centrale per il referendum, dopo aver eseguito le opportune verifiche, procede alla proclamazione ufficiale dei risultati. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, ne è data semplice notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.

A presto, sempre DIRITTO AL PUNTO!

mercoledì 6 luglio 2011

QUANTI REFERENDUM!

Ultimamente il referendum sta riacquistando la giusta e doverosa importanza quale istituto di democrazia diretta. Grazie ad esso infatti il popolo può esprimere la propria opinione senza l’intermediazione dei nostri “cari” e troppo privilegiati parlamentari.
Quello abrogativo (per intenderci i referendum votati a maggio appartenevano a questa categoria) non è l’unico tipo di referendum previsto dal nostro ordinamento, ne esistono in tutto 4 tipologie:
-         Abrogativo (art. 75 Cost.)
-         Costituzionale (art. 138 Cost)
-         Territoriale (art. 132 Cost.)
-         Consultivo (art. 8 d. lgs 267/2000)
DIRITTO AL PUNTO:
per quanto riguarda il referendum abrogativo ne ho già parlato in un precedente post (“SI PROSEGUE CON I REFERENDUM”, http://diritto-al-punto.blogspot.com/2011/05/si-prosegue-con-i-referendum.html). Mi limito solo ad aggiungere che il referendum abrogativo non può essere utilizzato per abrogare norme costituzionali, leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il referendum costituzionale è previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Secondo quanto stabilito dall’art. 138 Cost. queste tipologie di leggi sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Affinché venga sottoposta a referendum è necessario che entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Tuttavia non si dà luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ovviamente se sottoposta a referendum, la legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nella storia recente il popolo italiano ha votato con questa tipologia di referendum il 7 ottobre 2001 approvando la modifica del titolo V della Costituzione (riforma dello Stato in senso federalista) e il 25/26 giugno 2006 questa volta rigettando il progetto di riforma del testo costituzionale.
Il referendum territoriale è disciplinato dall’art 132 Cost. e si utilizza per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Il referendum consultivo è disciplinato dall’art 8 commi 3 e 4 d. lgs. 267/2000 e previsto solamente a livello regionale o locale. In particolare la norma stabilisce che all’interno dello statuto dell’ente locale deve essere prevista anche la possibilità di indizione di referendum qualora lo richiedano “un adeguato numero di cittadini”, precisando che i “referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
A presto sempre diritto al punto!

martedì 14 giugno 2011

L'IMPORTANTE E'...PARTECIPARE

Dopo innumerevoli tentativi finalmente i referendum abrogativi hanno raggiunto il quorum! Il 57% degli italiani si è recato alle urne per la terza volta in un mese e mezzo (solo per questo meritiamo tutti un applauso!), e di questi il 95% si è espresso a favore della proposta abrogativa referendaria. Senza voler entrare nel merito dei quesiti, è stata decisamente positiva l'alta affluenza, che ha dimostrato senza dubbio una volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative all’amministrazione della "Cosa Pubblica".
Oltre al referendum esistono anche altri istituti cosiddetti di “democrazia diretta”, cioè strumenti che permettono al popolo italiano di influenzare l’operato degli “organi rappresentativi”(senato, camera,..) e di manifestare il proprio pensiero sulle tematiche che vengono di volta in volta sollevate.
Citiamo ad esempio:
-          il diritto di iniziativa legislativa popolare ( l’art. 71 della Costituzione prevede la possibilità per il popolo di esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al parlamento un progetto di legge redatto per articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori)
-          il diritto di petizione popolare ( secondo l’art. 50 della Costituzione tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità).
A livello locale quali sono gli istituti che permettono al cittadino di intervenire nell’attività degli organi pubblici al fine di favorire un adeguamento alle esigenze manifestate dalla collettività?
L’elenco viene fornito dagli artt. 8 - 11 d. lgs 267/2000:
-          libere forme associative e organismi di partecipazione;
-          diritto di petizione o di presentare istanze o proposte;
-          forme di consultazione popolare ivi compresa quella referendaria
-          difensore civico
-          diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
Soffermiamoci sul secondo punto del nostro elenco:
-          la petizione è un atto che offre la possibilità al cittadino di sottoporre all’attenzione degli organi di governo locali particolari necessità comuni ovvero di richiedere che vengano adottati provvedimenti necessari per particolari situazioni di interesse generale.
-          La proposta è uno strumento con il quale vengono sottoposte al vaglio dell’amministrazione locale schemi, progetti e proposte di deliberazione.
-          L’istanza è un atto di impulso con cui si vuole sollecitare il governo comunale ad emanare provvedimenti attuativi di altri provvedimenti rimasti inattuati.
Lo statuto comunale deve prevedere nel suo contenuto obbligatorio le procedure per l’ammissione di istanze, proposte o petizioni e la disciplina degli altri istituti di partecipazione diretta.
Riporto a tal proposito il testo dell’art. 57 del comune di Chioggia:

l. Ogni cittadino può rivolgere al Comune istanze e petizioni volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse proprio o della collettività.
2. Può altresì presentare interrogazioni per chiedere ragione di scelte operate dall'Amministrazione non conoscibili attraverso il normale esercizio del diritto di accesso.
3. Il dirigente competente dà risposta scritta e motivata, entro 60 giorni, alle istanze ed interrogazioni sottoscritte da almeno 250 cittadini.
4. I cittadini in numero non inferiore a 500 esercitano il potere di iniziativa popolare proponendo una bozza di deliberazione redatta nelle forme previste per la stessa.
5. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.
6. Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione a pena di
inammissibilità.
Per chi fosse interessato a leggere lo statuto può cliccare il link di seguito


è importante conoscere ed utilizzare gli istituti di democrazia diretta perché, oltre a soddisfare il desiderio di partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica, favoriscono un’esigenza di trasparenza e di controllo sull’operato degli organi di governo e migliorano l’efficienza della macchina comunale.
A presto sempre DIRITTO AL PUNTO!

domenica 5 giugno 2011

DIRITTO DI ACCESSO (III)

Modalità di esercizio del diritto.
Ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame e copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’obbligo di motivazione esiste anche per il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso (v. post precedente – art 24 l. 241/90). Non è sufficiente chiedere come non lo è negare l’accesso senza perché, entrambe le parti devono motivare i propri atti.
Secondo quanto affermato dal D.P.R. 184/2006 (regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso), esistono due tipologie di richiesta:
1) richiesta informale,
2) richiesta formale.
Elemento distintivo tra le due tipologie è la presenza o meno di controinteressati, cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Accesso informale: qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati la domanda di accesso può essere anche verbale e comunque indirizzata all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta viene esaminata immediatamente e accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. La P.A. deve comunicare ai controinteressati la richiesta  di accesso ricevuta, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla stessa. Decorso tale termine la P.A. provvede sulla richiesta dopo aver accertato l’avvenuta ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
Che fare in caso di rigetto della richiesta? È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunicano all'autorità. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

martedì 31 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (II)

Limiti all’esercizio del diritto di accesso, DIRITTO AL PUNTO:
l’art. 24 della l. 241/1990 prevede due tipologie di limiti:
1) limiti tassativi,
2) limiti facoltativi.
Per quanto riguarda i primi si tratta di un elenco definito direttamente dal legislatore senza che esista nessun margine discrezionale della P.A. in merito all’applicazione di detto limite. In pratica ogniqualvolta si riscontri uno dei limiti indicati dalla norma la P.A. deve rispondere negativamente alla richiesta di accesso. Tra i limiti tassativi citiamo a titolo esemplificativo i documenti coperti dal segreto di Stato, comunque l’elenco completo è contenuto nel primo comma dell’articolo sopra menzionato.
Per quanto riguarda i limiti facoltativi, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”. Si tratta di un potere concesso ai soggetti passivi (ho spiegato nel mio post precedente chi sono) di spostare temporaneamente la concessione del diritto in relazione a tutti quei documenti la cui conoscenza immediata possa “compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”  oppure esporre a rischio gli interessi tutelati dal comma 6 art 24 della legge citata. Cito, senza pretese di esaustività, rinviando direttamente al comma 6 per l’elenco completo: ordine pubblico, sicurezza e difesa nazionale, tutela della politica monetaria e valutaria, …
Importante la precisazione del comma 3 DPR 184/2006: “l’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata” , il differimento non può durare in eterno, deve concludersi entro un tempo limitato.
Qualche riflessione va fatta anche in tema di rapporto fra accesso e riservatezza: l’argomento non è di facile interpretazione, mi limiterò pertanto a fornire alcuni principi generali da applicare in materia. La regola generale è quella della conciliazione dei due diritti (riservatezza e accesso): l’accesso va ammesso ma con modalità tali da non compromettere il diritto di riservatezza. Ove non sia possibile applicare nessun accorgimento in tal senso, tra accesso e riservatezza prevale il primo, anche se limitatamente alla possibilità di mera visione, ove necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici (comma 7 art 24 l. 241/1990). Appare infine opportuno citare ad integrazione quanto stabilito dagli artt. 59 e 60 del d. lgs 196/2003 (Codice della privacy) in merito all’accesso riguardante dati cosiddetti “sensibili” (la cui definizione viene data dall’art 4 comma 1 lettera d del Codice della privacy) e “sensibilissimi”. La legge ammette l’accesso anche per gli atti contenenti dati sensibili, sebbene nella sola forma della visione del documento. Per quanto riguarda i dati sensibilissimi, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso può venire consentito solamente nell’ipotesi in cui “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile”(art 60).
Ci vediamo al prossimo post per parlare di modalità di esercizio del diritto!

giovedì 26 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (I)

Tra i principi che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) si è inserito negli ultimi anni anche quello di TRASPARENZA, da intendersi come il potere attribuito ai cittadini di immediata e facile controllabilità di tutte le fasi in cui si articola l’operato della P.A con lo scopo di favorirne lo svolgimento imparziale.
Questo principio trova una sua importante espressione nel diritto, attribuito ai cittadini, di accesso agli atti e documenti della P.A.
Tale diritto trova la sua disciplina negli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. proprio l’art. 22 afferma come “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”, ciò evidenzia lo scopo fondamentale di questo istituto cioè avvicinare e rendere partecipi i cittadini dell’operato della P.A. e rendere la stessa attività amministrativa il più possibile imparziale e trasparente.
DIRITTO AL PUNTO:
il diritto di accesso consiste nel il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Chi sono gli interessati? Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni, comitati,…), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’oggetto consiste nel documento amministrativo, definito come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”( in poche parole si considerano documenti amministrativi: tutti gli atti formati dalla P.A. ; gli atti formati da privati che vengano comunque utilizzati dalla P.A. per finalità proprie dell’attività amministrativa;  i documenti sia cartacei che su altri supporti (es: elettronici…)).
L’art 23 legge 241/1990 elenca i soggetti passivi cioè coloro nei confronti dei quali  l’ “interessato” può esercitare il diritto di accesso, a titolo esemplificativo citiamo: Pubblica amministrazione, enti pubblici, gestori di pubblici servizi.
Ci vediamo presto per “limiti” e “modalità di esercizio del diritto!”

mercoledì 18 maggio 2011

...SI PROSEGUE CON I REFERENDUM

51 volte grazie a tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, grazie anche a coloro che mi hanno votato sbagliando però le modalità di espressione del voto disgiunto (purtroppo molti mannaggia!), ovviamente non posso dire grazie a tutti gli ipocriti che a parole avevano assicurato di votarmi ma poi hanno espresso la loro preferenza a favore di qualcun altro. Fra due settimane tocca il ballottaggio, ovviamente il sindaco da votare rimane sempre Giuseppe Casson!
Il 12 e 13 giugno siamo chiamati per la terza volta alle urne, per votare gli ormai noti quattro referendum abrogativi. Due referendum chiedono l’abrogazione delle norme sulla privatizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua e le tariffe da applicare agli utenti, uno riguarda il programma di sviluppo al nucleare e l’ultimo riguarda l’abrogazione della recente normativa sull’ormai noto “legittimo impedimento”.
Nel link indicato qui sotto potete leggere esattamente i quattro quesiti come vengono posti:


Nei prossimi post mi soffermerò sui quattro quesiti, ora mi concentro sul concetto di referendum abrogativo.
Questa tipologia di referendum, prevista per abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge, è disciplinata dall’art. 75 Costituzione. La norma prevede la possibilità di indizione del referendum quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque consigli regionali. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Detto in parole semplici devono andare a votare il 50% + 1 degli aventi diritto e affinché la normativa oggetto del referendum venga abrogata devono esprimersi in tal senso il 50% + 1 dei votanti.
Per chi fosse interessato ad approfondire la normativa di disciplina del referendum può consultare la legge 25 maggio 1970 n. 352, in cui vengono descritte le varie fasi procedurali del referendum a partire dalla fase dell’iniziativa, la raccolta delle firme, fino alla proclamazione dei risultati.
Il referendum abrogativo rappresenta uno dei pochi strumenti di democrazia diretta, in cui il popolo può esprimersi senza intermediari (leggasi deputati e senatori) con il potere di apportare modifiche, seppur in senso negativo( parliamo comunque di abrogazione), alla legge vigente. È importante quindi che tutti diano il proprio contributo al raggiungimento del quorum recandosi alle urne per votare, anche se contrari all’abrogazione della norma oggetto del quesito.
Al prossimo post!

lunedì 9 maggio 2011

SONDAGGIO & ELEZIONI

Grazie a tutti per aver partecipato al mio piccolo sondaggio, è arrivato il momento di proclamare il vincitore: il “tema che sta più a cuore” è… POLITICHE PER LA FAMIGLIA, con il 31% dei voti!
Seguono a ruota: semplificazione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione (25% dei voti) e a pari merito ztl in centro storico ed energie alternative (12% dei voti).
Cosa si può fare per la famiglia in un periodo come questo pieno di conti e bollette da pagare, di difficoltà legate soprattutto al lavoro che manca, o che si fatica a trovare?
Un buon punto di partenza consiste nel rilanciare la politica sul quoziente familiare in modo da poter valorizzare i carichi familiari sotto l’aspetto del sostegno economico sia alle famiglie numerose, sia alle famiglie che si fanno carico delle persone anziane e/o parzialmente non autosufficienti. Si tratta di un parametro utilizzato per  rimodulare il sistema di tariffazione e di accesso ai servizi comunali quali nidi, scuole dell’infanzia, servizi socio-assistenziali, contributo dei pendolari, ecc… e i sistemi contributivi di sostegno, in una logica “a misura di famiglia”, prendendo in considerazione i componenti del nucleo familiare e la presenza in famiglia di anziani non autosufficienti.
Terminato il mio sondaggio domenica saremo tutti chiamati ad un  “sondaggio” ben più importante, quello delle elezioni amministrative per eleggere il nuovo Sindaco e i componenti del Consiglio comunale della nostra Chioggia, a tal proposito come consigliere vi suggerisco di mettere una croce sul simbolo dell’UDC e di scrivere SAMUELE GAMBARO – ho sentito parlare bene di questo ragazzo, umile, serio, lavoratore e grande ascoltatore della gente (permettetemi questo piccolo ma veritiero spot elettorale!!).
Vi ricordo alcune brevi regole:
-- Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
-- Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
-- Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato alla lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
Per informazioni più complete e dettagliate vi rimando al seguente link del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0971_COMUNALI_2011_rid.pdf
Ciao e buone elezioni a tutti!



sabato 30 aprile 2011

QUAL E' IL TEMA CHE TI STA PIU' A CUORE?

Ormai ci siamo, si sta avvicinando il momento delle elezioni comunali. Ho pensato perciò di coinvolgervi in un piccolo sondaggio per rendervi partecipi dei primi impegni che porterò avanti una volta eletto consigliere (un po’ di sano ottimismo non guasta mai!) e per capire cosa ne pensiate a riguardo.
La domanda che pongo è: “Qual è il tema che ti sta più a cuore ?”
Le possibilità di scelta sono le seguenti:
Semplificazione e trasparenza  nella Pubblica amministrazione: la trasparenza viene definita come “immediata e facile conoscibilità dell’operato della Pubblica Amministrazione”, tutti noi possediamo uno strumento molto efficace che merita di essere conosciuto, diffuso, agevolato e soprattutto utilizzato anche dai consiglieri durante il loro mandato: il diritto di accesso agli atti amministrativi (concessioni, concorsi, bandi, DIA,…).
Istituzione ZTL in centro storico:  limitare il traffico in centro storico, lo rende più vivibile, favorendo passeggiate familiari e “commerciali”.
Energie alternative: l’utilizzo di energie alternative dà l’opportunità al Comune, a fronte di un investimento iniziale, di risparmiare nel corso degli anni risorse economiche da utilizzare poi in altri settori ugualmente importanti, quali ad esempio politiche per la famiglia.
Sono comunque aperto a tutti i suggerimenti e per questo tra le varie alternative ho inserito l’opzione “altro” (a tal proposito, qualora votiate questa opzione di specificate cosa intendete con altro commentando il mio post)
Il sondaggio si chiude sabato 7 maggio alle ore 10 del mattino, votate e fate votare!

giovedì 28 aprile 2011

...TOCCA ALLA GIUNTA

La Giunta è l’organo esecutivo del comune con competenza autonoma su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri organi dalla legge o dallo statuto comunale. Essa inoltre è organo fiduciario del Sindaco, con cui collabora per l’attuazione del programma politico amministrativo.
Secondo l’art. 47 del d.lgs 267/2000 la Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità. I componenti della Giunta (gli assessori) sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il terzo comma del su citato art. 47 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (come nel caso di Chioggia) gli assessori siano nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Normalmente la Giunta resta in carica 5 anni. Oltre alla naturale scadenza del mandato, ciascun componente della Giunta può cessare dalla carica per:
-         Morte;
-         Dimissioni;
-         Rimozione;
-         Revoca;
-         Decadenza.
Per quanto riguarda le dimissioni, una volta presentate il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
La Rimozione viene disposta, ai sensi dell’art. 142 d.lgs 267/2000, con decreto del Ministro dell’Interno, al compimento da parte dell’assessore di:
-         atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico.
La revoca viene disposta dal Sindaco previa motivata comunicazione al Consiglio.
Le ipotesi di decadenza della Giunta sono:
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco (art 53 d. lgs 267/2000);
-         scioglimento del consiglio comunale (art. 141 d. lgs 267/2000)
-         mozione di sfiducia (art. 52 d. lgs 267/2000) votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
Per quanto riguarda le competenze, ai sensi dell’art. 48 del su citato decreto, la Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Inoltre collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Con questo post ho finito la mia panoramica sugli organi di governo del Comune. Spero di aver fornito notizie utili e interessanti per comprendere un po’ meglio i poteri e le funzioni degli organi che saremo chiamati ad eleggere il 15 e 16  maggio.
Ci vediamo presto per altri interessantissimi argomenti sempre…DIRITTO AL PUNTO!!

giovedì 21 aprile 2011

SANTA PASQUA 2011

“Resurrexit tertia die . . .”. Il terzo giorno è risuscitato . . .
Oggi, insieme con tutta la Chiesa, noi ripetiamo queste parole con una particolare emozione. Le ripetiamo con la stessa fede, con la quale - proprio in questo giorno - furono pronunciate per la prima volta. Le pronunciamo con la stessa certezza, che hanno messo in questa frase i testimoni oculari dell’evento. La nostra fede proviene dalla loro testimonianza, e la testimonianza è nata dalla visione, dall’ascolto, dall’incontro diretto, dal tocco delle mani, dei piedi e del costato trafitti.
La testimonianza è nata dal Fatto; sì, il terzo giorno Cristo è risuscitato. Oggi ripetiamo queste parole con tutta semplicità, perché esse provengono dagli uomini semplici. Esse provengono dai cuori che amano e che hanno così amato Cristo
L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza.
                                       (Papa Giovanni Paolo II, 1979)


 

mercoledì 20 aprile 2011

E ADESSO IL CONSIGLIO! (II)

Il Consiglio comunale dura in carica per 5 anni e il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione.
Poteri dei singoli consiglieri. DIRITTI AL PUNTO: ai sensi dell’art. 43 del d.lgs  267/2000, ciascun membro del Consiglio comunale ha diritto di:
-         prendere l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
-         presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo,secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento consiliare (il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni a qualsiasi istanza presentata dai consiglieri);
-         chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 39 del d. 267 (la richiesta deve provenire da almeno un quinto dei consiglieri e il Presidente del Consiglio lo convoca entro 20 giorni);
-         ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili in loro possesso, con l’unico limite che tali informazioni debbano risultare utili per l’espletamento del loro mandato.
Ogni consigliere può cessare dalla carica nelle seguenti ipotesi:
-         decesso;
-         decadenza;
-         rimozione;
-         dimissioni.
Si parla di decadenza al verificarsi delle seguenti fattispecie:
-         cause di ineleggibilità sorte dopo l’elezione;
-         cause di incompatibilità preesistenti o successive all’elezione;
-         mancato intervento senza giustificato motivo ai lavori del consiglio.
Per quanto riguarda le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità l’elenco è decisamente numeroso, per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può leggere gli artt. 60 e seguenti ( in particolare art. 60 e 63) del d.lgs  267/2000.
Tre sono le casistiche che l’art. 142 prevede per l’adozione del provvedimento di rimozione di un consigliere, che viene emanato con decreto del Ministero dell’interno:
-         compimento atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge
-         gravi motivi di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le dimissioni, il comma 8 dell’art. 38 d. lgs 267/2000 stabilisce che le dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Per quanto riguarda invece lo scioglimento del Consiglio, esso viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno al verificarsi di una delle casistiche elencate dall’art. 141 del su citato decreto:
-         compimento di atti contrari alla Costituzione;
-         per gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico;
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
-         dimissioni del sindaco;
-         cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri del consiglio, non computando a tal fine il sindaco;
-         mancata approvazione del bilancio entro i termini.
Finita la mia panoramica sul consiglio ci vediamo presto per parlare di Giunta.
Buona lettura!!!

giovedì 14 aprile 2011

...E ADESSO IL CONSIGLIO! (I)

 Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo  con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell’Ente (art. 42 d. lgs 267/2000). Resta in carica cinque anni a decorrere dalla data dell’elezione. Tra i vari atti di competenza esclusiva consigliare citiamo a titolo esemplificativo:
- statuto dell'ente e delle aziende speciali;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.
Il Consiglio è organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa (art. 38 d. lgs 267/2000) e, nell’esercizio di tale autonomia, disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento.
Il regolamento consiliare deve essere redatto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dallo statuto comunale, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e deve prevedere in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri che devono essere necessariamente presenti per la validità delle sedute, corrispondente ad almeno un terzo di quelli assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio, qualora lo preveda lo statuto, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. In tal caso spetta al regolamento determinare i poteri delle commissioni e disciplinarne l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Inoltre, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Il presidente ha potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
Nel prossimo post parlerò dei poteri attribuiti al singolo consigliere e delle vicende legate allo scioglimento del Consiglio
A presto!

lunedì 11 aprile 2011

Conosciamo il Sindaco (II)

Vicende legate alla carica di primo cittadino. DIRITTI AL PUNTO:
il Sindaco dura in carica cinque anni, trascorsi i quali cessa dalla propria carica. Altre cause di cessazione sono:
dimissioni;
impedimento permanente;
rimozione;
decadenza;
decesso.
Ogniqualvolta il Sindaco cessa dalla carica per una delle situazioni sopra indicate, decade la Giunta e si scioglie il Consiglio.
Per quanto riguarda le dimissioni, queste si considerano efficaci ed irrevocabili una volta trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. La rimozione è un’ipotesi prevista dall’art. 142 del d. lgs 267/2000. Il Sindaco può essere rimosso con decreto del Ministro dell’Interno in tre casi:
1- compimento di atti contrari alla Costituzione;
2- gravi e persistenti violazioni di legge;
3- gravi motivi di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le cause di decadenza l’elenco è decisamente numeroso per cui mi limiterò a citarne alcune a titolo esemplificativo, precisando che comportano la decadenza anche il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità indicate dal Testo unico degli enti locali; per chi fosse interessato all’elenco completo  e tassativo può leggere gli artt. 60 e seguenti del d. lgs 267/2000. Ad esempio decade dalla carica di sindaco, qualora venisse eletto: il ministro di  un culto; chiunque abbia discendenti o ascendenti, parenti o affini fino al secondo grado che svolgano l’incarico di Segretario comunale nelle rispettive amministrazioni;…
Altra causa di cessazione dalla carica si ha nel caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio( art. 52 d.lgs 267/2000).
Secondo quanto dagli artt 46 e 53 del d.lgs 267/2000, il Sindaco nomina un vicesindaco che lo sostituisca in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso o in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Nel prossimo post cominceremo a conoscere meglio il consiglio comunale.
Buona lettura!!

mercoledì 6 aprile 2011

Conosciamo il sindaco (I)

Cominciamo ad approfondire i poteri e le funzioni dei vari organi che andremo ad eleggere nelle prossime elezioni partendo dal Sindaco. Andiamo DIRITTI AL PUNTO:  dura in carica 5 anni, può essere rieletto alle elezioni successive, ma chi ha svolto l’incarico di Sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile al terzo (a meno che uno dei precedenti due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie). Il Sindaco riveste contemporaneamente il ruolo di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di Governo (organo periferico dell’amministrazione statale e rappresentante del Governo in sede locale). Come capo dell’amministrazione il Sindaco fra le varie funzioni: rappresenta l’ente; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; commina le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali. Come ufficiale di Governo sovrintende tra l’altro allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge in materia di ordine e pubblica sicurezza; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare sicurezza e ordine pubblico; alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; agli adempimenti in materia elettorale e di statistica. Per un elenco esaustivo delle competenze attribuite al sindaco potete consultare il Testo unico in materia di enti locali (d. lgs 267/2000) agli artt. 50 e seguenti.
Il Sindaco inoltre può emanare ordinanze per imporre un determinato comportamento in osservanza e attuazione di disposizioni di legge o regolamenti nonché di deliberazioni degli organi collegiali del comune.
Ci vediamo al prossimo post per parlare delle vicende legate alla carica di primo cittadino!

domenica 3 aprile 2011

IL VOTO: QUESTO (S)CONOSCIUTO

Con le prossime elezioni amministrative siamo chiamati ad eleggere il nuovo sindaco del comune di Chioggia e i componenti del consiglio comunale.
Andiamo DIRITTI AL PUNTO: l’art. 72 del d. Lgs 267del 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il sindaco venga eletto a “suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale”. Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente che tutti i cittadini maggiorenni (residenti nel comune che ha indetto le elezioni) possono recarsi alle urne per votare il sindaco del proprio comune e contemporaneamente possono indicare la preferenza per i componenti del consiglio comunale. Il sistema previsto è di tipo proporzionale organizzato in due turni.
Alla fine della competizione elettorale sarà nominato sindaco il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50% +1).
Se dopo il primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta è previsto un secondo turno di ballottaggio al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Dopo il ballottaggio verrà proclamato sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art 73 d. Lgs 267 del 2000 le liste per l'elezione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (24 nel nostro caso) e non inferiore ai due terzi, deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco sostenuto dalla lista. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del simbolo. L’attribuzione dei seggi in consiglio avverrà in seguito alla proclamazione del sindaco eletto sulla base delle percentuali di voti raggiunte. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi.
Nei prossimi post cercherò di parlare dei poteri propri dei vari organi comunali.

mercoledì 30 marzo 2011

SI VOTA!

Come ormai noto domenica 15 e lunedì 16 maggio siamo chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Chioggia e i componenti del consiglio comunale.
Le prossime elezioni portano un interessante novità: diventano finalmente operative le riduzioni del 20% al numero di consiglieri e assessori comunali e provinciali (così come previste dalla legge. 23/12/2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2). Cosa cambia per la nostra “piccola grande” Chioggia? Presto detto: il precedente consiglio comunale era formato da 30 componenti più il sindaco, il prossimo ne conterà 24; 10 erano gli assessori nominati nella precedente giunta nella prossima saranno “solo” 6.
Senza dubbio positiva la decisione presa dal governo, in questo modo infatti viene raggiunto un soddisfacente equilibrio fra un’esigenza di contenimento della spesa pubblica ed il mantenimento di un numero di persone che permettano comunque la piena funzionalità degli organi comunali interessati.

Mi presento...

Mi chiamo SAMUELE GAMBARO, ho 35 anni e mi sono laureato in giurisprudenza nel lontano 2002, ho avuto varie esperienze di lavoro in ambito pubblico e privato. Sono sposato e ho un bellissimo bimbo di 2 anni e mezzo.
Ho deciso di cominciare questo blog per condividere le mie riflessioni e le mie spiegazioni su alcuni aspetti del diritto (...da qui il titolo del blog) con chiunque sia interessato a confrontarsi sull'argomento.
Sono pronto ad accogliere tutti i commenti e i suggerimenti.
A questo punto non mi resta che augurarvi... buona lettura!