mercoledì 13 luglio 2011

PROPONGO UN REFERENDUM!

Quali sono le tappe da percorrere per arrivare all’indizione di un referendum?
DIRITTO AL PUNTO: la normativa di riferimento dell’istituto referendario è contenuta nella legge n. 352/1970, che articola il procedimento nelle seguenti fasi:
-         Iniziativa: può provenire da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori del referendum devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione, indicando il quesito/i che si intende sottoporre a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. La Corte ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata agli stessi.
-         Raccolta firme: i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme devono essere preventivamente bollati dai funzionari delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari. In ogni facciata dovranno essere indicati il quesito/i che si sottopone a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. Chiunque intenda firmare a sostegno della proposta referendaria deve indicare accanto alla firma le proprie generalità. Le firme devono essere autenticate da un notaio o da uno dei funzionari indicati nell’art. 8 della legge sopra citata.
-         Deposito firme: le richieste di referendum, accompagnate dalle firme raccolte e dalle generalità dei sottoscrittori devono essere depositate entro il 30 settembre presso l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
-         Controllo di legittimità: entro il 31 ottobre l'ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai promotori un termine, non oltre il venti novembre, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata. Di tale ordinanza ne dà comunicazione alla Corte costituzionale.
-         Controllo di legittimità costituzionale: La Corte costituzionale, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio dell’anno successivo, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”). Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai promotori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa.
-         Indizione: Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
-         Votazione e scrutinio: hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1 dei partecipanti al referendum devono esprimersi a favore dell’abrogazione).
-         Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di voto e scrutinio, l’ufficio centrale per il referendum, dopo aver eseguito le opportune verifiche, procede alla proclamazione ufficiale dei risultati. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, ne è data semplice notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.

A presto, sempre DIRITTO AL PUNTO!

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