martedì 31 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (II)

Limiti all’esercizio del diritto di accesso, DIRITTO AL PUNTO:
l’art. 24 della l. 241/1990 prevede due tipologie di limiti:
1) limiti tassativi,
2) limiti facoltativi.
Per quanto riguarda i primi si tratta di un elenco definito direttamente dal legislatore senza che esista nessun margine discrezionale della P.A. in merito all’applicazione di detto limite. In pratica ogniqualvolta si riscontri uno dei limiti indicati dalla norma la P.A. deve rispondere negativamente alla richiesta di accesso. Tra i limiti tassativi citiamo a titolo esemplificativo i documenti coperti dal segreto di Stato, comunque l’elenco completo è contenuto nel primo comma dell’articolo sopra menzionato.
Per quanto riguarda i limiti facoltativi, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”. Si tratta di un potere concesso ai soggetti passivi (ho spiegato nel mio post precedente chi sono) di spostare temporaneamente la concessione del diritto in relazione a tutti quei documenti la cui conoscenza immediata possa “compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”  oppure esporre a rischio gli interessi tutelati dal comma 6 art 24 della legge citata. Cito, senza pretese di esaustività, rinviando direttamente al comma 6 per l’elenco completo: ordine pubblico, sicurezza e difesa nazionale, tutela della politica monetaria e valutaria, …
Importante la precisazione del comma 3 DPR 184/2006: “l’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata” , il differimento non può durare in eterno, deve concludersi entro un tempo limitato.
Qualche riflessione va fatta anche in tema di rapporto fra accesso e riservatezza: l’argomento non è di facile interpretazione, mi limiterò pertanto a fornire alcuni principi generali da applicare in materia. La regola generale è quella della conciliazione dei due diritti (riservatezza e accesso): l’accesso va ammesso ma con modalità tali da non compromettere il diritto di riservatezza. Ove non sia possibile applicare nessun accorgimento in tal senso, tra accesso e riservatezza prevale il primo, anche se limitatamente alla possibilità di mera visione, ove necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici (comma 7 art 24 l. 241/1990). Appare infine opportuno citare ad integrazione quanto stabilito dagli artt. 59 e 60 del d. lgs 196/2003 (Codice della privacy) in merito all’accesso riguardante dati cosiddetti “sensibili” (la cui definizione viene data dall’art 4 comma 1 lettera d del Codice della privacy) e “sensibilissimi”. La legge ammette l’accesso anche per gli atti contenenti dati sensibili, sebbene nella sola forma della visione del documento. Per quanto riguarda i dati sensibilissimi, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso può venire consentito solamente nell’ipotesi in cui “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile”(art 60).
Ci vediamo al prossimo post per parlare di modalità di esercizio del diritto!

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