domenica 5 giugno 2011

DIRITTO DI ACCESSO (III)

Modalità di esercizio del diritto.
Ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame e copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’obbligo di motivazione esiste anche per il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso (v. post precedente – art 24 l. 241/90). Non è sufficiente chiedere come non lo è negare l’accesso senza perché, entrambe le parti devono motivare i propri atti.
Secondo quanto affermato dal D.P.R. 184/2006 (regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso), esistono due tipologie di richiesta:
1) richiesta informale,
2) richiesta formale.
Elemento distintivo tra le due tipologie è la presenza o meno di controinteressati, cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Accesso informale: qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati la domanda di accesso può essere anche verbale e comunque indirizzata all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta viene esaminata immediatamente e accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. La P.A. deve comunicare ai controinteressati la richiesta  di accesso ricevuta, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla stessa. Decorso tale termine la P.A. provvede sulla richiesta dopo aver accertato l’avvenuta ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
Che fare in caso di rigetto della richiesta? È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunicano all'autorità. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Nessun commento:

Posta un commento