martedì 14 giugno 2011

L'IMPORTANTE E'...PARTECIPARE

Dopo innumerevoli tentativi finalmente i referendum abrogativi hanno raggiunto il quorum! Il 57% degli italiani si è recato alle urne per la terza volta in un mese e mezzo (solo per questo meritiamo tutti un applauso!), e di questi il 95% si è espresso a favore della proposta abrogativa referendaria. Senza voler entrare nel merito dei quesiti, è stata decisamente positiva l'alta affluenza, che ha dimostrato senza dubbio una volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative all’amministrazione della "Cosa Pubblica".
Oltre al referendum esistono anche altri istituti cosiddetti di “democrazia diretta”, cioè strumenti che permettono al popolo italiano di influenzare l’operato degli “organi rappresentativi”(senato, camera,..) e di manifestare il proprio pensiero sulle tematiche che vengono di volta in volta sollevate.
Citiamo ad esempio:
-          il diritto di iniziativa legislativa popolare ( l’art. 71 della Costituzione prevede la possibilità per il popolo di esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al parlamento un progetto di legge redatto per articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori)
-          il diritto di petizione popolare ( secondo l’art. 50 della Costituzione tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità).
A livello locale quali sono gli istituti che permettono al cittadino di intervenire nell’attività degli organi pubblici al fine di favorire un adeguamento alle esigenze manifestate dalla collettività?
L’elenco viene fornito dagli artt. 8 - 11 d. lgs 267/2000:
-          libere forme associative e organismi di partecipazione;
-          diritto di petizione o di presentare istanze o proposte;
-          forme di consultazione popolare ivi compresa quella referendaria
-          difensore civico
-          diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
Soffermiamoci sul secondo punto del nostro elenco:
-          la petizione è un atto che offre la possibilità al cittadino di sottoporre all’attenzione degli organi di governo locali particolari necessità comuni ovvero di richiedere che vengano adottati provvedimenti necessari per particolari situazioni di interesse generale.
-          La proposta è uno strumento con il quale vengono sottoposte al vaglio dell’amministrazione locale schemi, progetti e proposte di deliberazione.
-          L’istanza è un atto di impulso con cui si vuole sollecitare il governo comunale ad emanare provvedimenti attuativi di altri provvedimenti rimasti inattuati.
Lo statuto comunale deve prevedere nel suo contenuto obbligatorio le procedure per l’ammissione di istanze, proposte o petizioni e la disciplina degli altri istituti di partecipazione diretta.
Riporto a tal proposito il testo dell’art. 57 del comune di Chioggia:

l. Ogni cittadino può rivolgere al Comune istanze e petizioni volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse proprio o della collettività.
2. Può altresì presentare interrogazioni per chiedere ragione di scelte operate dall'Amministrazione non conoscibili attraverso il normale esercizio del diritto di accesso.
3. Il dirigente competente dà risposta scritta e motivata, entro 60 giorni, alle istanze ed interrogazioni sottoscritte da almeno 250 cittadini.
4. I cittadini in numero non inferiore a 500 esercitano il potere di iniziativa popolare proponendo una bozza di deliberazione redatta nelle forme previste per la stessa.
5. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.
6. Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione a pena di
inammissibilità.
Per chi fosse interessato a leggere lo statuto può cliccare il link di seguito


è importante conoscere ed utilizzare gli istituti di democrazia diretta perché, oltre a soddisfare il desiderio di partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica, favoriscono un’esigenza di trasparenza e di controllo sull’operato degli organi di governo e migliorano l’efficienza della macchina comunale.
A presto sempre DIRITTO AL PUNTO!

domenica 5 giugno 2011

DIRITTO DI ACCESSO (III)

Modalità di esercizio del diritto.
Ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame e copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’obbligo di motivazione esiste anche per il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso (v. post precedente – art 24 l. 241/90). Non è sufficiente chiedere come non lo è negare l’accesso senza perché, entrambe le parti devono motivare i propri atti.
Secondo quanto affermato dal D.P.R. 184/2006 (regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso), esistono due tipologie di richiesta:
1) richiesta informale,
2) richiesta formale.
Elemento distintivo tra le due tipologie è la presenza o meno di controinteressati, cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Accesso informale: qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati la domanda di accesso può essere anche verbale e comunque indirizzata all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta viene esaminata immediatamente e accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. La P.A. deve comunicare ai controinteressati la richiesta  di accesso ricevuta, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla stessa. Decorso tale termine la P.A. provvede sulla richiesta dopo aver accertato l’avvenuta ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
Che fare in caso di rigetto della richiesta? È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunicano all'autorità. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.