mercoledì 13 luglio 2011

PROPONGO UN REFERENDUM!

Quali sono le tappe da percorrere per arrivare all’indizione di un referendum?
DIRITTO AL PUNTO: la normativa di riferimento dell’istituto referendario è contenuta nella legge n. 352/1970, che articola il procedimento nelle seguenti fasi:
-         Iniziativa: può provenire da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori del referendum devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione, indicando il quesito/i che si intende sottoporre a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. La Corte ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata agli stessi.
-         Raccolta firme: i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme devono essere preventivamente bollati dai funzionari delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari. In ogni facciata dovranno essere indicati il quesito/i che si sottopone a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. Chiunque intenda firmare a sostegno della proposta referendaria deve indicare accanto alla firma le proprie generalità. Le firme devono essere autenticate da un notaio o da uno dei funzionari indicati nell’art. 8 della legge sopra citata.
-         Deposito firme: le richieste di referendum, accompagnate dalle firme raccolte e dalle generalità dei sottoscrittori devono essere depositate entro il 30 settembre presso l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
-         Controllo di legittimità: entro il 31 ottobre l'ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai promotori un termine, non oltre il venti novembre, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata. Di tale ordinanza ne dà comunicazione alla Corte costituzionale.
-         Controllo di legittimità costituzionale: La Corte costituzionale, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio dell’anno successivo, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”). Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai promotori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa.
-         Indizione: Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
-         Votazione e scrutinio: hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1 dei partecipanti al referendum devono esprimersi a favore dell’abrogazione).
-         Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di voto e scrutinio, l’ufficio centrale per il referendum, dopo aver eseguito le opportune verifiche, procede alla proclamazione ufficiale dei risultati. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, ne è data semplice notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.

A presto, sempre DIRITTO AL PUNTO!

mercoledì 6 luglio 2011

QUANTI REFERENDUM!

Ultimamente il referendum sta riacquistando la giusta e doverosa importanza quale istituto di democrazia diretta. Grazie ad esso infatti il popolo può esprimere la propria opinione senza l’intermediazione dei nostri “cari” e troppo privilegiati parlamentari.
Quello abrogativo (per intenderci i referendum votati a maggio appartenevano a questa categoria) non è l’unico tipo di referendum previsto dal nostro ordinamento, ne esistono in tutto 4 tipologie:
-         Abrogativo (art. 75 Cost.)
-         Costituzionale (art. 138 Cost)
-         Territoriale (art. 132 Cost.)
-         Consultivo (art. 8 d. lgs 267/2000)
DIRITTO AL PUNTO:
per quanto riguarda il referendum abrogativo ne ho già parlato in un precedente post (“SI PROSEGUE CON I REFERENDUM”, http://diritto-al-punto.blogspot.com/2011/05/si-prosegue-con-i-referendum.html). Mi limito solo ad aggiungere che il referendum abrogativo non può essere utilizzato per abrogare norme costituzionali, leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il referendum costituzionale è previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Secondo quanto stabilito dall’art. 138 Cost. queste tipologie di leggi sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Affinché venga sottoposta a referendum è necessario che entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Tuttavia non si dà luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ovviamente se sottoposta a referendum, la legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nella storia recente il popolo italiano ha votato con questa tipologia di referendum il 7 ottobre 2001 approvando la modifica del titolo V della Costituzione (riforma dello Stato in senso federalista) e il 25/26 giugno 2006 questa volta rigettando il progetto di riforma del testo costituzionale.
Il referendum territoriale è disciplinato dall’art 132 Cost. e si utilizza per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Il referendum consultivo è disciplinato dall’art 8 commi 3 e 4 d. lgs. 267/2000 e previsto solamente a livello regionale o locale. In particolare la norma stabilisce che all’interno dello statuto dell’ente locale deve essere prevista anche la possibilità di indizione di referendum qualora lo richiedano “un adeguato numero di cittadini”, precisando che i “referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
A presto sempre diritto al punto!

martedì 14 giugno 2011

L'IMPORTANTE E'...PARTECIPARE

Dopo innumerevoli tentativi finalmente i referendum abrogativi hanno raggiunto il quorum! Il 57% degli italiani si è recato alle urne per la terza volta in un mese e mezzo (solo per questo meritiamo tutti un applauso!), e di questi il 95% si è espresso a favore della proposta abrogativa referendaria. Senza voler entrare nel merito dei quesiti, è stata decisamente positiva l'alta affluenza, che ha dimostrato senza dubbio una volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative all’amministrazione della "Cosa Pubblica".
Oltre al referendum esistono anche altri istituti cosiddetti di “democrazia diretta”, cioè strumenti che permettono al popolo italiano di influenzare l’operato degli “organi rappresentativi”(senato, camera,..) e di manifestare il proprio pensiero sulle tematiche che vengono di volta in volta sollevate.
Citiamo ad esempio:
-          il diritto di iniziativa legislativa popolare ( l’art. 71 della Costituzione prevede la possibilità per il popolo di esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al parlamento un progetto di legge redatto per articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori)
-          il diritto di petizione popolare ( secondo l’art. 50 della Costituzione tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità).
A livello locale quali sono gli istituti che permettono al cittadino di intervenire nell’attività degli organi pubblici al fine di favorire un adeguamento alle esigenze manifestate dalla collettività?
L’elenco viene fornito dagli artt. 8 - 11 d. lgs 267/2000:
-          libere forme associative e organismi di partecipazione;
-          diritto di petizione o di presentare istanze o proposte;
-          forme di consultazione popolare ivi compresa quella referendaria
-          difensore civico
-          diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
Soffermiamoci sul secondo punto del nostro elenco:
-          la petizione è un atto che offre la possibilità al cittadino di sottoporre all’attenzione degli organi di governo locali particolari necessità comuni ovvero di richiedere che vengano adottati provvedimenti necessari per particolari situazioni di interesse generale.
-          La proposta è uno strumento con il quale vengono sottoposte al vaglio dell’amministrazione locale schemi, progetti e proposte di deliberazione.
-          L’istanza è un atto di impulso con cui si vuole sollecitare il governo comunale ad emanare provvedimenti attuativi di altri provvedimenti rimasti inattuati.
Lo statuto comunale deve prevedere nel suo contenuto obbligatorio le procedure per l’ammissione di istanze, proposte o petizioni e la disciplina degli altri istituti di partecipazione diretta.
Riporto a tal proposito il testo dell’art. 57 del comune di Chioggia:

l. Ogni cittadino può rivolgere al Comune istanze e petizioni volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse proprio o della collettività.
2. Può altresì presentare interrogazioni per chiedere ragione di scelte operate dall'Amministrazione non conoscibili attraverso il normale esercizio del diritto di accesso.
3. Il dirigente competente dà risposta scritta e motivata, entro 60 giorni, alle istanze ed interrogazioni sottoscritte da almeno 250 cittadini.
4. I cittadini in numero non inferiore a 500 esercitano il potere di iniziativa popolare proponendo una bozza di deliberazione redatta nelle forme previste per la stessa.
5. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.
6. Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione a pena di
inammissibilità.
Per chi fosse interessato a leggere lo statuto può cliccare il link di seguito


è importante conoscere ed utilizzare gli istituti di democrazia diretta perché, oltre a soddisfare il desiderio di partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica, favoriscono un’esigenza di trasparenza e di controllo sull’operato degli organi di governo e migliorano l’efficienza della macchina comunale.
A presto sempre DIRITTO AL PUNTO!

domenica 5 giugno 2011

DIRITTO DI ACCESSO (III)

Modalità di esercizio del diritto.
Ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame e copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’obbligo di motivazione esiste anche per il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso (v. post precedente – art 24 l. 241/90). Non è sufficiente chiedere come non lo è negare l’accesso senza perché, entrambe le parti devono motivare i propri atti.
Secondo quanto affermato dal D.P.R. 184/2006 (regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso), esistono due tipologie di richiesta:
1) richiesta informale,
2) richiesta formale.
Elemento distintivo tra le due tipologie è la presenza o meno di controinteressati, cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Accesso informale: qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati la domanda di accesso può essere anche verbale e comunque indirizzata all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta viene esaminata immediatamente e accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. La P.A. deve comunicare ai controinteressati la richiesta  di accesso ricevuta, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla stessa. Decorso tale termine la P.A. provvede sulla richiesta dopo aver accertato l’avvenuta ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
Che fare in caso di rigetto della richiesta? È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunicano all'autorità. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

martedì 31 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (II)

Limiti all’esercizio del diritto di accesso, DIRITTO AL PUNTO:
l’art. 24 della l. 241/1990 prevede due tipologie di limiti:
1) limiti tassativi,
2) limiti facoltativi.
Per quanto riguarda i primi si tratta di un elenco definito direttamente dal legislatore senza che esista nessun margine discrezionale della P.A. in merito all’applicazione di detto limite. In pratica ogniqualvolta si riscontri uno dei limiti indicati dalla norma la P.A. deve rispondere negativamente alla richiesta di accesso. Tra i limiti tassativi citiamo a titolo esemplificativo i documenti coperti dal segreto di Stato, comunque l’elenco completo è contenuto nel primo comma dell’articolo sopra menzionato.
Per quanto riguarda i limiti facoltativi, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”. Si tratta di un potere concesso ai soggetti passivi (ho spiegato nel mio post precedente chi sono) di spostare temporaneamente la concessione del diritto in relazione a tutti quei documenti la cui conoscenza immediata possa “compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”  oppure esporre a rischio gli interessi tutelati dal comma 6 art 24 della legge citata. Cito, senza pretese di esaustività, rinviando direttamente al comma 6 per l’elenco completo: ordine pubblico, sicurezza e difesa nazionale, tutela della politica monetaria e valutaria, …
Importante la precisazione del comma 3 DPR 184/2006: “l’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata” , il differimento non può durare in eterno, deve concludersi entro un tempo limitato.
Qualche riflessione va fatta anche in tema di rapporto fra accesso e riservatezza: l’argomento non è di facile interpretazione, mi limiterò pertanto a fornire alcuni principi generali da applicare in materia. La regola generale è quella della conciliazione dei due diritti (riservatezza e accesso): l’accesso va ammesso ma con modalità tali da non compromettere il diritto di riservatezza. Ove non sia possibile applicare nessun accorgimento in tal senso, tra accesso e riservatezza prevale il primo, anche se limitatamente alla possibilità di mera visione, ove necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici (comma 7 art 24 l. 241/1990). Appare infine opportuno citare ad integrazione quanto stabilito dagli artt. 59 e 60 del d. lgs 196/2003 (Codice della privacy) in merito all’accesso riguardante dati cosiddetti “sensibili” (la cui definizione viene data dall’art 4 comma 1 lettera d del Codice della privacy) e “sensibilissimi”. La legge ammette l’accesso anche per gli atti contenenti dati sensibili, sebbene nella sola forma della visione del documento. Per quanto riguarda i dati sensibilissimi, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso può venire consentito solamente nell’ipotesi in cui “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile”(art 60).
Ci vediamo al prossimo post per parlare di modalità di esercizio del diritto!

giovedì 26 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (I)

Tra i principi che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) si è inserito negli ultimi anni anche quello di TRASPARENZA, da intendersi come il potere attribuito ai cittadini di immediata e facile controllabilità di tutte le fasi in cui si articola l’operato della P.A con lo scopo di favorirne lo svolgimento imparziale.
Questo principio trova una sua importante espressione nel diritto, attribuito ai cittadini, di accesso agli atti e documenti della P.A.
Tale diritto trova la sua disciplina negli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. proprio l’art. 22 afferma come “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”, ciò evidenzia lo scopo fondamentale di questo istituto cioè avvicinare e rendere partecipi i cittadini dell’operato della P.A. e rendere la stessa attività amministrativa il più possibile imparziale e trasparente.
DIRITTO AL PUNTO:
il diritto di accesso consiste nel il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Chi sono gli interessati? Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni, comitati,…), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’oggetto consiste nel documento amministrativo, definito come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”( in poche parole si considerano documenti amministrativi: tutti gli atti formati dalla P.A. ; gli atti formati da privati che vengano comunque utilizzati dalla P.A. per finalità proprie dell’attività amministrativa;  i documenti sia cartacei che su altri supporti (es: elettronici…)).
L’art 23 legge 241/1990 elenca i soggetti passivi cioè coloro nei confronti dei quali  l’ “interessato” può esercitare il diritto di accesso, a titolo esemplificativo citiamo: Pubblica amministrazione, enti pubblici, gestori di pubblici servizi.
Ci vediamo presto per “limiti” e “modalità di esercizio del diritto!”

mercoledì 18 maggio 2011

...SI PROSEGUE CON I REFERENDUM

51 volte grazie a tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, grazie anche a coloro che mi hanno votato sbagliando però le modalità di espressione del voto disgiunto (purtroppo molti mannaggia!), ovviamente non posso dire grazie a tutti gli ipocriti che a parole avevano assicurato di votarmi ma poi hanno espresso la loro preferenza a favore di qualcun altro. Fra due settimane tocca il ballottaggio, ovviamente il sindaco da votare rimane sempre Giuseppe Casson!
Il 12 e 13 giugno siamo chiamati per la terza volta alle urne, per votare gli ormai noti quattro referendum abrogativi. Due referendum chiedono l’abrogazione delle norme sulla privatizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua e le tariffe da applicare agli utenti, uno riguarda il programma di sviluppo al nucleare e l’ultimo riguarda l’abrogazione della recente normativa sull’ormai noto “legittimo impedimento”.
Nel link indicato qui sotto potete leggere esattamente i quattro quesiti come vengono posti:


Nei prossimi post mi soffermerò sui quattro quesiti, ora mi concentro sul concetto di referendum abrogativo.
Questa tipologia di referendum, prevista per abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge, è disciplinata dall’art. 75 Costituzione. La norma prevede la possibilità di indizione del referendum quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque consigli regionali. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Detto in parole semplici devono andare a votare il 50% + 1 degli aventi diritto e affinché la normativa oggetto del referendum venga abrogata devono esprimersi in tal senso il 50% + 1 dei votanti.
Per chi fosse interessato ad approfondire la normativa di disciplina del referendum può consultare la legge 25 maggio 1970 n. 352, in cui vengono descritte le varie fasi procedurali del referendum a partire dalla fase dell’iniziativa, la raccolta delle firme, fino alla proclamazione dei risultati.
Il referendum abrogativo rappresenta uno dei pochi strumenti di democrazia diretta, in cui il popolo può esprimersi senza intermediari (leggasi deputati e senatori) con il potere di apportare modifiche, seppur in senso negativo( parliamo comunque di abrogazione), alla legge vigente. È importante quindi che tutti diano il proprio contributo al raggiungimento del quorum recandosi alle urne per votare, anche se contrari all’abrogazione della norma oggetto del quesito.
Al prossimo post!