mercoledì 20 aprile 2011

E ADESSO IL CONSIGLIO! (II)

Il Consiglio comunale dura in carica per 5 anni e il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione.
Poteri dei singoli consiglieri. DIRITTI AL PUNTO: ai sensi dell’art. 43 del d.lgs  267/2000, ciascun membro del Consiglio comunale ha diritto di:
-         prendere l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
-         presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo,secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento consiliare (il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni a qualsiasi istanza presentata dai consiglieri);
-         chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 39 del d. 267 (la richiesta deve provenire da almeno un quinto dei consiglieri e il Presidente del Consiglio lo convoca entro 20 giorni);
-         ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili in loro possesso, con l’unico limite che tali informazioni debbano risultare utili per l’espletamento del loro mandato.
Ogni consigliere può cessare dalla carica nelle seguenti ipotesi:
-         decesso;
-         decadenza;
-         rimozione;
-         dimissioni.
Si parla di decadenza al verificarsi delle seguenti fattispecie:
-         cause di ineleggibilità sorte dopo l’elezione;
-         cause di incompatibilità preesistenti o successive all’elezione;
-         mancato intervento senza giustificato motivo ai lavori del consiglio.
Per quanto riguarda le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità l’elenco è decisamente numeroso, per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può leggere gli artt. 60 e seguenti ( in particolare art. 60 e 63) del d.lgs  267/2000.
Tre sono le casistiche che l’art. 142 prevede per l’adozione del provvedimento di rimozione di un consigliere, che viene emanato con decreto del Ministero dell’interno:
-         compimento atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge
-         gravi motivi di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le dimissioni, il comma 8 dell’art. 38 d. lgs 267/2000 stabilisce che le dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Per quanto riguarda invece lo scioglimento del Consiglio, esso viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno al verificarsi di una delle casistiche elencate dall’art. 141 del su citato decreto:
-         compimento di atti contrari alla Costituzione;
-         per gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico;
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
-         dimissioni del sindaco;
-         cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri del consiglio, non computando a tal fine il sindaco;
-         mancata approvazione del bilancio entro i termini.
Finita la mia panoramica sul consiglio ci vediamo presto per parlare di Giunta.
Buona lettura!!!

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