sabato 30 aprile 2011

QUAL E' IL TEMA CHE TI STA PIU' A CUORE?

Ormai ci siamo, si sta avvicinando il momento delle elezioni comunali. Ho pensato perciò di coinvolgervi in un piccolo sondaggio per rendervi partecipi dei primi impegni che porterò avanti una volta eletto consigliere (un po’ di sano ottimismo non guasta mai!) e per capire cosa ne pensiate a riguardo.
La domanda che pongo è: “Qual è il tema che ti sta più a cuore ?”
Le possibilità di scelta sono le seguenti:
Semplificazione e trasparenza  nella Pubblica amministrazione: la trasparenza viene definita come “immediata e facile conoscibilità dell’operato della Pubblica Amministrazione”, tutti noi possediamo uno strumento molto efficace che merita di essere conosciuto, diffuso, agevolato e soprattutto utilizzato anche dai consiglieri durante il loro mandato: il diritto di accesso agli atti amministrativi (concessioni, concorsi, bandi, DIA,…).
Istituzione ZTL in centro storico:  limitare il traffico in centro storico, lo rende più vivibile, favorendo passeggiate familiari e “commerciali”.
Energie alternative: l’utilizzo di energie alternative dà l’opportunità al Comune, a fronte di un investimento iniziale, di risparmiare nel corso degli anni risorse economiche da utilizzare poi in altri settori ugualmente importanti, quali ad esempio politiche per la famiglia.
Sono comunque aperto a tutti i suggerimenti e per questo tra le varie alternative ho inserito l’opzione “altro” (a tal proposito, qualora votiate questa opzione di specificate cosa intendete con altro commentando il mio post)
Il sondaggio si chiude sabato 7 maggio alle ore 10 del mattino, votate e fate votare!

giovedì 28 aprile 2011

...TOCCA ALLA GIUNTA

La Giunta è l’organo esecutivo del comune con competenza autonoma su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri organi dalla legge o dallo statuto comunale. Essa inoltre è organo fiduciario del Sindaco, con cui collabora per l’attuazione del programma politico amministrativo.
Secondo l’art. 47 del d.lgs 267/2000 la Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità. I componenti della Giunta (gli assessori) sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il terzo comma del su citato art. 47 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (come nel caso di Chioggia) gli assessori siano nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Normalmente la Giunta resta in carica 5 anni. Oltre alla naturale scadenza del mandato, ciascun componente della Giunta può cessare dalla carica per:
-         Morte;
-         Dimissioni;
-         Rimozione;
-         Revoca;
-         Decadenza.
Per quanto riguarda le dimissioni, una volta presentate il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
La Rimozione viene disposta, ai sensi dell’art. 142 d.lgs 267/2000, con decreto del Ministro dell’Interno, al compimento da parte dell’assessore di:
-         atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico.
La revoca viene disposta dal Sindaco previa motivata comunicazione al Consiglio.
Le ipotesi di decadenza della Giunta sono:
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco (art 53 d. lgs 267/2000);
-         scioglimento del consiglio comunale (art. 141 d. lgs 267/2000)
-         mozione di sfiducia (art. 52 d. lgs 267/2000) votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
Per quanto riguarda le competenze, ai sensi dell’art. 48 del su citato decreto, la Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Inoltre collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Con questo post ho finito la mia panoramica sugli organi di governo del Comune. Spero di aver fornito notizie utili e interessanti per comprendere un po’ meglio i poteri e le funzioni degli organi che saremo chiamati ad eleggere il 15 e 16  maggio.
Ci vediamo presto per altri interessantissimi argomenti sempre…DIRITTO AL PUNTO!!

giovedì 21 aprile 2011

SANTA PASQUA 2011

“Resurrexit tertia die . . .”. Il terzo giorno è risuscitato . . .
Oggi, insieme con tutta la Chiesa, noi ripetiamo queste parole con una particolare emozione. Le ripetiamo con la stessa fede, con la quale - proprio in questo giorno - furono pronunciate per la prima volta. Le pronunciamo con la stessa certezza, che hanno messo in questa frase i testimoni oculari dell’evento. La nostra fede proviene dalla loro testimonianza, e la testimonianza è nata dalla visione, dall’ascolto, dall’incontro diretto, dal tocco delle mani, dei piedi e del costato trafitti.
La testimonianza è nata dal Fatto; sì, il terzo giorno Cristo è risuscitato. Oggi ripetiamo queste parole con tutta semplicità, perché esse provengono dagli uomini semplici. Esse provengono dai cuori che amano e che hanno così amato Cristo
L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza.
                                       (Papa Giovanni Paolo II, 1979)


 

mercoledì 20 aprile 2011

E ADESSO IL CONSIGLIO! (II)

Il Consiglio comunale dura in carica per 5 anni e il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione.
Poteri dei singoli consiglieri. DIRITTI AL PUNTO: ai sensi dell’art. 43 del d.lgs  267/2000, ciascun membro del Consiglio comunale ha diritto di:
-         prendere l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
-         presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo,secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento consiliare (il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni a qualsiasi istanza presentata dai consiglieri);
-         chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 39 del d. 267 (la richiesta deve provenire da almeno un quinto dei consiglieri e il Presidente del Consiglio lo convoca entro 20 giorni);
-         ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili in loro possesso, con l’unico limite che tali informazioni debbano risultare utili per l’espletamento del loro mandato.
Ogni consigliere può cessare dalla carica nelle seguenti ipotesi:
-         decesso;
-         decadenza;
-         rimozione;
-         dimissioni.
Si parla di decadenza al verificarsi delle seguenti fattispecie:
-         cause di ineleggibilità sorte dopo l’elezione;
-         cause di incompatibilità preesistenti o successive all’elezione;
-         mancato intervento senza giustificato motivo ai lavori del consiglio.
Per quanto riguarda le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità l’elenco è decisamente numeroso, per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può leggere gli artt. 60 e seguenti ( in particolare art. 60 e 63) del d.lgs  267/2000.
Tre sono le casistiche che l’art. 142 prevede per l’adozione del provvedimento di rimozione di un consigliere, che viene emanato con decreto del Ministero dell’interno:
-         compimento atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge
-         gravi motivi di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le dimissioni, il comma 8 dell’art. 38 d. lgs 267/2000 stabilisce che le dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Per quanto riguarda invece lo scioglimento del Consiglio, esso viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno al verificarsi di una delle casistiche elencate dall’art. 141 del su citato decreto:
-         compimento di atti contrari alla Costituzione;
-         per gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico;
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
-         dimissioni del sindaco;
-         cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri del consiglio, non computando a tal fine il sindaco;
-         mancata approvazione del bilancio entro i termini.
Finita la mia panoramica sul consiglio ci vediamo presto per parlare di Giunta.
Buona lettura!!!

giovedì 14 aprile 2011

...E ADESSO IL CONSIGLIO! (I)

 Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo  con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell’Ente (art. 42 d. lgs 267/2000). Resta in carica cinque anni a decorrere dalla data dell’elezione. Tra i vari atti di competenza esclusiva consigliare citiamo a titolo esemplificativo:
- statuto dell'ente e delle aziende speciali;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.
Il Consiglio è organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa (art. 38 d. lgs 267/2000) e, nell’esercizio di tale autonomia, disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento.
Il regolamento consiliare deve essere redatto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dallo statuto comunale, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e deve prevedere in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri che devono essere necessariamente presenti per la validità delle sedute, corrispondente ad almeno un terzo di quelli assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio, qualora lo preveda lo statuto, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. In tal caso spetta al regolamento determinare i poteri delle commissioni e disciplinarne l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Inoltre, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Il presidente ha potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
Nel prossimo post parlerò dei poteri attribuiti al singolo consigliere e delle vicende legate allo scioglimento del Consiglio
A presto!

lunedì 11 aprile 2011

Conosciamo il Sindaco (II)

Vicende legate alla carica di primo cittadino. DIRITTI AL PUNTO:
il Sindaco dura in carica cinque anni, trascorsi i quali cessa dalla propria carica. Altre cause di cessazione sono:
dimissioni;
impedimento permanente;
rimozione;
decadenza;
decesso.
Ogniqualvolta il Sindaco cessa dalla carica per una delle situazioni sopra indicate, decade la Giunta e si scioglie il Consiglio.
Per quanto riguarda le dimissioni, queste si considerano efficaci ed irrevocabili una volta trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. La rimozione è un’ipotesi prevista dall’art. 142 del d. lgs 267/2000. Il Sindaco può essere rimosso con decreto del Ministro dell’Interno in tre casi:
1- compimento di atti contrari alla Costituzione;
2- gravi e persistenti violazioni di legge;
3- gravi motivi di ordine pubblico.
Per quanto riguarda le cause di decadenza l’elenco è decisamente numeroso per cui mi limiterò a citarne alcune a titolo esemplificativo, precisando che comportano la decadenza anche il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità indicate dal Testo unico degli enti locali; per chi fosse interessato all’elenco completo  e tassativo può leggere gli artt. 60 e seguenti del d. lgs 267/2000. Ad esempio decade dalla carica di sindaco, qualora venisse eletto: il ministro di  un culto; chiunque abbia discendenti o ascendenti, parenti o affini fino al secondo grado che svolgano l’incarico di Segretario comunale nelle rispettive amministrazioni;…
Altra causa di cessazione dalla carica si ha nel caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio( art. 52 d.lgs 267/2000).
Secondo quanto dagli artt 46 e 53 del d.lgs 267/2000, il Sindaco nomina un vicesindaco che lo sostituisca in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso o in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Nel prossimo post cominceremo a conoscere meglio il consiglio comunale.
Buona lettura!!

mercoledì 6 aprile 2011

Conosciamo il sindaco (I)

Cominciamo ad approfondire i poteri e le funzioni dei vari organi che andremo ad eleggere nelle prossime elezioni partendo dal Sindaco. Andiamo DIRITTI AL PUNTO:  dura in carica 5 anni, può essere rieletto alle elezioni successive, ma chi ha svolto l’incarico di Sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile al terzo (a meno che uno dei precedenti due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie). Il Sindaco riveste contemporaneamente il ruolo di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di Governo (organo periferico dell’amministrazione statale e rappresentante del Governo in sede locale). Come capo dell’amministrazione il Sindaco fra le varie funzioni: rappresenta l’ente; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; commina le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali. Come ufficiale di Governo sovrintende tra l’altro allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge in materia di ordine e pubblica sicurezza; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare sicurezza e ordine pubblico; alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; agli adempimenti in materia elettorale e di statistica. Per un elenco esaustivo delle competenze attribuite al sindaco potete consultare il Testo unico in materia di enti locali (d. lgs 267/2000) agli artt. 50 e seguenti.
Il Sindaco inoltre può emanare ordinanze per imporre un determinato comportamento in osservanza e attuazione di disposizioni di legge o regolamenti nonché di deliberazioni degli organi collegiali del comune.
Ci vediamo al prossimo post per parlare delle vicende legate alla carica di primo cittadino!

domenica 3 aprile 2011

IL VOTO: QUESTO (S)CONOSCIUTO

Con le prossime elezioni amministrative siamo chiamati ad eleggere il nuovo sindaco del comune di Chioggia e i componenti del consiglio comunale.
Andiamo DIRITTI AL PUNTO: l’art. 72 del d. Lgs 267del 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il sindaco venga eletto a “suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale”. Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente che tutti i cittadini maggiorenni (residenti nel comune che ha indetto le elezioni) possono recarsi alle urne per votare il sindaco del proprio comune e contemporaneamente possono indicare la preferenza per i componenti del consiglio comunale. Il sistema previsto è di tipo proporzionale organizzato in due turni.
Alla fine della competizione elettorale sarà nominato sindaco il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50% +1).
Se dopo il primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta è previsto un secondo turno di ballottaggio al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Dopo il ballottaggio verrà proclamato sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art 73 d. Lgs 267 del 2000 le liste per l'elezione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (24 nel nostro caso) e non inferiore ai due terzi, deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco sostenuto dalla lista. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del simbolo. L’attribuzione dei seggi in consiglio avverrà in seguito alla proclamazione del sindaco eletto sulla base delle percentuali di voti raggiunte. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi.
Nei prossimi post cercherò di parlare dei poteri propri dei vari organi comunali.