mercoledì 13 luglio 2011

PROPONGO UN REFERENDUM!

Quali sono le tappe da percorrere per arrivare all’indizione di un referendum?
DIRITTO AL PUNTO: la normativa di riferimento dell’istituto referendario è contenuta nella legge n. 352/1970, che articola il procedimento nelle seguenti fasi:
-         Iniziativa: può provenire da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori del referendum devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di Cassazione, indicando il quesito/i che si intende sottoporre a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. La Corte ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata agli stessi.
-         Raccolta firme: i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme devono essere preventivamente bollati dai funzionari delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari. In ogni facciata dovranno essere indicati il quesito/i che si sottopone a votazione e la legge/i di cui si propone l’abrogazione. Chiunque intenda firmare a sostegno della proposta referendaria deve indicare accanto alla firma le proprie generalità. Le firme devono essere autenticate da un notaio o da uno dei funzionari indicati nell’art. 8 della legge sopra citata.
-         Deposito firme: le richieste di referendum, accompagnate dalle firme raccolte e dalle generalità dei sottoscrittori devono essere depositate entro il 30 settembre presso l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
-         Controllo di legittimità: entro il 31 ottobre l'ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai promotori un termine, non oltre il venti novembre, per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata. Di tale ordinanza ne dà comunicazione alla Corte costituzionale.
-         Controllo di legittimità costituzionale: La Corte costituzionale, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio dell’anno successivo, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”). Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai promotori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa.
-         Indizione: Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
-         Votazione e scrutinio: hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50% + 1 dei partecipanti al referendum devono esprimersi a favore dell’abrogazione).
-         Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di voto e scrutinio, l’ufficio centrale per il referendum, dopo aver eseguito le opportune verifiche, procede alla proclamazione ufficiale dei risultati. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, ne è data semplice notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.

A presto, sempre DIRITTO AL PUNTO!

mercoledì 6 luglio 2011

QUANTI REFERENDUM!

Ultimamente il referendum sta riacquistando la giusta e doverosa importanza quale istituto di democrazia diretta. Grazie ad esso infatti il popolo può esprimere la propria opinione senza l’intermediazione dei nostri “cari” e troppo privilegiati parlamentari.
Quello abrogativo (per intenderci i referendum votati a maggio appartenevano a questa categoria) non è l’unico tipo di referendum previsto dal nostro ordinamento, ne esistono in tutto 4 tipologie:
-         Abrogativo (art. 75 Cost.)
-         Costituzionale (art. 138 Cost)
-         Territoriale (art. 132 Cost.)
-         Consultivo (art. 8 d. lgs 267/2000)
DIRITTO AL PUNTO:
per quanto riguarda il referendum abrogativo ne ho già parlato in un precedente post (“SI PROSEGUE CON I REFERENDUM”, http://diritto-al-punto.blogspot.com/2011/05/si-prosegue-con-i-referendum.html). Mi limito solo ad aggiungere che il referendum abrogativo non può essere utilizzato per abrogare norme costituzionali, leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il referendum costituzionale è previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Secondo quanto stabilito dall’art. 138 Cost. queste tipologie di leggi sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Affinché venga sottoposta a referendum è necessario che entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Tuttavia non si dà luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ovviamente se sottoposta a referendum, la legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nella storia recente il popolo italiano ha votato con questa tipologia di referendum il 7 ottobre 2001 approvando la modifica del titolo V della Costituzione (riforma dello Stato in senso federalista) e il 25/26 giugno 2006 questa volta rigettando il progetto di riforma del testo costituzionale.
Il referendum territoriale è disciplinato dall’art 132 Cost. e si utilizza per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Il referendum consultivo è disciplinato dall’art 8 commi 3 e 4 d. lgs. 267/2000 e previsto solamente a livello regionale o locale. In particolare la norma stabilisce che all’interno dello statuto dell’ente locale deve essere prevista anche la possibilità di indizione di referendum qualora lo richiedano “un adeguato numero di cittadini”, precisando che i “referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
A presto sempre diritto al punto!