giovedì 26 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (I)

Tra i principi che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) si è inserito negli ultimi anni anche quello di TRASPARENZA, da intendersi come il potere attribuito ai cittadini di immediata e facile controllabilità di tutte le fasi in cui si articola l’operato della P.A con lo scopo di favorirne lo svolgimento imparziale.
Questo principio trova una sua importante espressione nel diritto, attribuito ai cittadini, di accesso agli atti e documenti della P.A.
Tale diritto trova la sua disciplina negli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. proprio l’art. 22 afferma come “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”, ciò evidenzia lo scopo fondamentale di questo istituto cioè avvicinare e rendere partecipi i cittadini dell’operato della P.A. e rendere la stessa attività amministrativa il più possibile imparziale e trasparente.
DIRITTO AL PUNTO:
il diritto di accesso consiste nel il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Chi sono gli interessati? Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni, comitati,…), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’oggetto consiste nel documento amministrativo, definito come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”( in poche parole si considerano documenti amministrativi: tutti gli atti formati dalla P.A. ; gli atti formati da privati che vengano comunque utilizzati dalla P.A. per finalità proprie dell’attività amministrativa;  i documenti sia cartacei che su altri supporti (es: elettronici…)).
L’art 23 legge 241/1990 elenca i soggetti passivi cioè coloro nei confronti dei quali  l’ “interessato” può esercitare il diritto di accesso, a titolo esemplificativo citiamo: Pubblica amministrazione, enti pubblici, gestori di pubblici servizi.
Ci vediamo presto per “limiti” e “modalità di esercizio del diritto!”

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