giovedì 28 aprile 2011

...TOCCA ALLA GIUNTA

La Giunta è l’organo esecutivo del comune con competenza autonoma su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri organi dalla legge o dallo statuto comunale. Essa inoltre è organo fiduciario del Sindaco, con cui collabora per l’attuazione del programma politico amministrativo.
Secondo l’art. 47 del d.lgs 267/2000 la Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità. I componenti della Giunta (gli assessori) sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il terzo comma del su citato art. 47 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (come nel caso di Chioggia) gli assessori siano nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Normalmente la Giunta resta in carica 5 anni. Oltre alla naturale scadenza del mandato, ciascun componente della Giunta può cessare dalla carica per:
-         Morte;
-         Dimissioni;
-         Rimozione;
-         Revoca;
-         Decadenza.
Per quanto riguarda le dimissioni, una volta presentate il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
La Rimozione viene disposta, ai sensi dell’art. 142 d.lgs 267/2000, con decreto del Ministro dell’Interno, al compimento da parte dell’assessore di:
-         atti contrari alla Costituzione;
-         gravi e persistenti violazioni di legge;
-         gravi motivi di ordine pubblico.
La revoca viene disposta dal Sindaco previa motivata comunicazione al Consiglio.
Le ipotesi di decadenza della Giunta sono:
-         impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco (art 53 d. lgs 267/2000);
-         scioglimento del consiglio comunale (art. 141 d. lgs 267/2000)
-         mozione di sfiducia (art. 52 d. lgs 267/2000) votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
Per quanto riguarda le competenze, ai sensi dell’art. 48 del su citato decreto, la Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Inoltre collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Con questo post ho finito la mia panoramica sugli organi di governo del Comune. Spero di aver fornito notizie utili e interessanti per comprendere un po’ meglio i poteri e le funzioni degli organi che saremo chiamati ad eleggere il 15 e 16  maggio.
Ci vediamo presto per altri interessantissimi argomenti sempre…DIRITTO AL PUNTO!!

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