mercoledì 6 luglio 2011

QUANTI REFERENDUM!

Ultimamente il referendum sta riacquistando la giusta e doverosa importanza quale istituto di democrazia diretta. Grazie ad esso infatti il popolo può esprimere la propria opinione senza l’intermediazione dei nostri “cari” e troppo privilegiati parlamentari.
Quello abrogativo (per intenderci i referendum votati a maggio appartenevano a questa categoria) non è l’unico tipo di referendum previsto dal nostro ordinamento, ne esistono in tutto 4 tipologie:
-         Abrogativo (art. 75 Cost.)
-         Costituzionale (art. 138 Cost)
-         Territoriale (art. 132 Cost.)
-         Consultivo (art. 8 d. lgs 267/2000)
DIRITTO AL PUNTO:
per quanto riguarda il referendum abrogativo ne ho già parlato in un precedente post (“SI PROSEGUE CON I REFERENDUM”, http://diritto-al-punto.blogspot.com/2011/05/si-prosegue-con-i-referendum.html). Mi limito solo ad aggiungere che il referendum abrogativo non può essere utilizzato per abrogare norme costituzionali, leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il referendum costituzionale è previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Secondo quanto stabilito dall’art. 138 Cost. queste tipologie di leggi sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Affinché venga sottoposta a referendum è necessario che entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Tuttavia non si dà luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Ovviamente se sottoposta a referendum, la legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nella storia recente il popolo italiano ha votato con questa tipologia di referendum il 7 ottobre 2001 approvando la modifica del titolo V della Costituzione (riforma dello Stato in senso federalista) e il 25/26 giugno 2006 questa volta rigettando il progetto di riforma del testo costituzionale.
Il referendum territoriale è disciplinato dall’art 132 Cost. e si utilizza per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Il referendum consultivo è disciplinato dall’art 8 commi 3 e 4 d. lgs. 267/2000 e previsto solamente a livello regionale o locale. In particolare la norma stabilisce che all’interno dello statuto dell’ente locale deve essere prevista anche la possibilità di indizione di referendum qualora lo richiedano “un adeguato numero di cittadini”, precisando che i “referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
A presto sempre diritto al punto!

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