martedì 31 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (II)

Limiti all’esercizio del diritto di accesso, DIRITTO AL PUNTO:
l’art. 24 della l. 241/1990 prevede due tipologie di limiti:
1) limiti tassativi,
2) limiti facoltativi.
Per quanto riguarda i primi si tratta di un elenco definito direttamente dal legislatore senza che esista nessun margine discrezionale della P.A. in merito all’applicazione di detto limite. In pratica ogniqualvolta si riscontri uno dei limiti indicati dalla norma la P.A. deve rispondere negativamente alla richiesta di accesso. Tra i limiti tassativi citiamo a titolo esemplificativo i documenti coperti dal segreto di Stato, comunque l’elenco completo è contenuto nel primo comma dell’articolo sopra menzionato.
Per quanto riguarda i limiti facoltativi, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”. Si tratta di un potere concesso ai soggetti passivi (ho spiegato nel mio post precedente chi sono) di spostare temporaneamente la concessione del diritto in relazione a tutti quei documenti la cui conoscenza immediata possa “compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”  oppure esporre a rischio gli interessi tutelati dal comma 6 art 24 della legge citata. Cito, senza pretese di esaustività, rinviando direttamente al comma 6 per l’elenco completo: ordine pubblico, sicurezza e difesa nazionale, tutela della politica monetaria e valutaria, …
Importante la precisazione del comma 3 DPR 184/2006: “l’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata” , il differimento non può durare in eterno, deve concludersi entro un tempo limitato.
Qualche riflessione va fatta anche in tema di rapporto fra accesso e riservatezza: l’argomento non è di facile interpretazione, mi limiterò pertanto a fornire alcuni principi generali da applicare in materia. La regola generale è quella della conciliazione dei due diritti (riservatezza e accesso): l’accesso va ammesso ma con modalità tali da non compromettere il diritto di riservatezza. Ove non sia possibile applicare nessun accorgimento in tal senso, tra accesso e riservatezza prevale il primo, anche se limitatamente alla possibilità di mera visione, ove necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici (comma 7 art 24 l. 241/1990). Appare infine opportuno citare ad integrazione quanto stabilito dagli artt. 59 e 60 del d. lgs 196/2003 (Codice della privacy) in merito all’accesso riguardante dati cosiddetti “sensibili” (la cui definizione viene data dall’art 4 comma 1 lettera d del Codice della privacy) e “sensibilissimi”. La legge ammette l’accesso anche per gli atti contenenti dati sensibili, sebbene nella sola forma della visione del documento. Per quanto riguarda i dati sensibilissimi, cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso può venire consentito solamente nell’ipotesi in cui “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile”(art 60).
Ci vediamo al prossimo post per parlare di modalità di esercizio del diritto!

giovedì 26 maggio 2011

DIRITTO DI ACCESSO (I)

Tra i principi che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) si è inserito negli ultimi anni anche quello di TRASPARENZA, da intendersi come il potere attribuito ai cittadini di immediata e facile controllabilità di tutte le fasi in cui si articola l’operato della P.A con lo scopo di favorirne lo svolgimento imparziale.
Questo principio trova una sua importante espressione nel diritto, attribuito ai cittadini, di accesso agli atti e documenti della P.A.
Tale diritto trova la sua disciplina negli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. proprio l’art. 22 afferma come “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”, ciò evidenzia lo scopo fondamentale di questo istituto cioè avvicinare e rendere partecipi i cittadini dell’operato della P.A. e rendere la stessa attività amministrativa il più possibile imparziale e trasparente.
DIRITTO AL PUNTO:
il diritto di accesso consiste nel il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Chi sono gli interessati? Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni, comitati,…), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’oggetto consiste nel documento amministrativo, definito come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”( in poche parole si considerano documenti amministrativi: tutti gli atti formati dalla P.A. ; gli atti formati da privati che vengano comunque utilizzati dalla P.A. per finalità proprie dell’attività amministrativa;  i documenti sia cartacei che su altri supporti (es: elettronici…)).
L’art 23 legge 241/1990 elenca i soggetti passivi cioè coloro nei confronti dei quali  l’ “interessato” può esercitare il diritto di accesso, a titolo esemplificativo citiamo: Pubblica amministrazione, enti pubblici, gestori di pubblici servizi.
Ci vediamo presto per “limiti” e “modalità di esercizio del diritto!”

mercoledì 18 maggio 2011

...SI PROSEGUE CON I REFERENDUM

51 volte grazie a tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, grazie anche a coloro che mi hanno votato sbagliando però le modalità di espressione del voto disgiunto (purtroppo molti mannaggia!), ovviamente non posso dire grazie a tutti gli ipocriti che a parole avevano assicurato di votarmi ma poi hanno espresso la loro preferenza a favore di qualcun altro. Fra due settimane tocca il ballottaggio, ovviamente il sindaco da votare rimane sempre Giuseppe Casson!
Il 12 e 13 giugno siamo chiamati per la terza volta alle urne, per votare gli ormai noti quattro referendum abrogativi. Due referendum chiedono l’abrogazione delle norme sulla privatizzazione del servizio di distribuzione dell’acqua e le tariffe da applicare agli utenti, uno riguarda il programma di sviluppo al nucleare e l’ultimo riguarda l’abrogazione della recente normativa sull’ormai noto “legittimo impedimento”.
Nel link indicato qui sotto potete leggere esattamente i quattro quesiti come vengono posti:


Nei prossimi post mi soffermerò sui quattro quesiti, ora mi concentro sul concetto di referendum abrogativo.
Questa tipologia di referendum, prevista per abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge, è disciplinata dall’art. 75 Costituzione. La norma prevede la possibilità di indizione del referendum quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque consigli regionali. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Detto in parole semplici devono andare a votare il 50% + 1 degli aventi diritto e affinché la normativa oggetto del referendum venga abrogata devono esprimersi in tal senso il 50% + 1 dei votanti.
Per chi fosse interessato ad approfondire la normativa di disciplina del referendum può consultare la legge 25 maggio 1970 n. 352, in cui vengono descritte le varie fasi procedurali del referendum a partire dalla fase dell’iniziativa, la raccolta delle firme, fino alla proclamazione dei risultati.
Il referendum abrogativo rappresenta uno dei pochi strumenti di democrazia diretta, in cui il popolo può esprimersi senza intermediari (leggasi deputati e senatori) con il potere di apportare modifiche, seppur in senso negativo( parliamo comunque di abrogazione), alla legge vigente. È importante quindi che tutti diano il proprio contributo al raggiungimento del quorum recandosi alle urne per votare, anche se contrari all’abrogazione della norma oggetto del quesito.
Al prossimo post!

lunedì 9 maggio 2011

SONDAGGIO & ELEZIONI

Grazie a tutti per aver partecipato al mio piccolo sondaggio, è arrivato il momento di proclamare il vincitore: il “tema che sta più a cuore” è… POLITICHE PER LA FAMIGLIA, con il 31% dei voti!
Seguono a ruota: semplificazione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione (25% dei voti) e a pari merito ztl in centro storico ed energie alternative (12% dei voti).
Cosa si può fare per la famiglia in un periodo come questo pieno di conti e bollette da pagare, di difficoltà legate soprattutto al lavoro che manca, o che si fatica a trovare?
Un buon punto di partenza consiste nel rilanciare la politica sul quoziente familiare in modo da poter valorizzare i carichi familiari sotto l’aspetto del sostegno economico sia alle famiglie numerose, sia alle famiglie che si fanno carico delle persone anziane e/o parzialmente non autosufficienti. Si tratta di un parametro utilizzato per  rimodulare il sistema di tariffazione e di accesso ai servizi comunali quali nidi, scuole dell’infanzia, servizi socio-assistenziali, contributo dei pendolari, ecc… e i sistemi contributivi di sostegno, in una logica “a misura di famiglia”, prendendo in considerazione i componenti del nucleo familiare e la presenza in famiglia di anziani non autosufficienti.
Terminato il mio sondaggio domenica saremo tutti chiamati ad un  “sondaggio” ben più importante, quello delle elezioni amministrative per eleggere il nuovo Sindaco e i componenti del Consiglio comunale della nostra Chioggia, a tal proposito come consigliere vi suggerisco di mettere una croce sul simbolo dell’UDC e di scrivere SAMUELE GAMBARO – ho sentito parlare bene di questo ragazzo, umile, serio, lavoratore e grande ascoltatore della gente (permettetemi questo piccolo ma veritiero spot elettorale!!).
Vi ricordo alcune brevi regole:
-- Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
-- Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
-- Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato alla lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
Per informazioni più complete e dettagliate vi rimando al seguente link del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0971_COMUNALI_2011_rid.pdf
Ciao e buone elezioni a tutti!